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E' stabilita in L. 1,000,000, per l'esercizio finanziario 1925-26, la somma da erogarsi in premi ai Carabinieri Reali per importante risultato di servizio, giusta l'art. 29 del Regio decreto 31 dicembre 1922, n. 1680, concernente la riforma ed unificazione dei Corpi armati di polizia.
Testo in vigore dal 22 maggio 1925 al 16 dicembre 2009
