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E' stabilita in L. 500,000 per l'esercizio finanziario 1925-26, la somma di cui all'art. 3 del Regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 2292, per la costruzione, la sistemazione e il funzionamento di istituti antitracomatosi.
Testo in vigore dal 22 maggio 1925 al 16 dicembre 2009
