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E' stabilita in L. 1,000,000, per l'esercizio finanziario 1925-1926, la somma occorrente per contributi per il funzionamento dei dispensari antitubercolari, di cui all'articolo 5 della legge 24 luglio 1919, n. 1382, concernente concessione di mutui senza interessi per provvedere alla costruzione od adattamento di luoghi di cura per gli infermi di tubercolosi polmonare.
Testo in vigore dal 22 maggio 1925 al 16 dicembre 2009
