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E' fissato in L. 50,000 per l'esercizio finanziario 1925-26, il fondo di L. 100,000 stabilito dall'art. 6 del regolamento approvato con decreto Luogotenenziale 4 agosto 1918, n. 1395 per la tutela igienica del baliatico.
Testo in vigore dal 22 maggio 1925 al 16 dicembre 2009
