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[1]E' data facolta' al Commissariato dell'aeronautica di imputare i pagamenti da disporre sui capitoli indicati nella tabella A, annessa alla presente legge, per spese di impianti e di provviste per i servizi aeronautici, sul fondo dei residui, fino al suo totale esaurimento, indi sullo stanziamento di competenza, sia che i pagamenti stessi si riferiscano a spese dell'esercizio in corso, sia che riguardino spese relative agli esercizi precedenti.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 21 dicembre 1924.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]De' Stefani.
[6]Visto, il Guardasigilli: Oviglio.
Testo in vigore dal 23 dicembre 1924 al 16 dicembre 2009
