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E' ridotta a L. 200,000, per l'esercizio 1924-25, la somma di L. 500,000 stabilita, per premi alle famiglie dei funzionari, agenti e Reali carabinieri vittime del dovere, dall'art. 14 del R. decreto-legge 13 marzo 1921, n. 261, recante provvedimenti a favore del corpo degli agenti di investigazione.
Testo in vigore dal 23 dicembre 1924 al 16 dicembre 2009
