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E' ridotta a L. 40,000, per l'esercizio finanziario 1924-25, la somma di L. 50,000 di cui all'art. 27 del decreto Luogotenenziale 12 aprile 1917, n. 729, concernente la preparazione, la vendita e il commercio dei vini.
Testo in vigore dal 23 dicembre 1924 al 16 dicembre 2009
