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E' ridotta a L. 500,000, per l'esercizio finanziario 1924-25, la somma complessiva di L. 750,000 stabilita dall'art. 3 del R. decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 2292, che autorizza la concessione di sussidi per la costruzione, la sistemazione per il funzionamento di istituti antitracomatosi.
Testo in vigore dal 23 dicembre 1924 al 16 dicembre 2009
