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E' ridotta a L. 1,000,000, per l'esercizio finanziario 1924-25, la somma di L. 2,000,000 fissata per contributi per il funzionamento dei dispensari antitubercolari dall'art. 5 della legge 24 luglio 1919, n. 1382, concernente concessione di mutui senza interessi per provvedere alla costruzione od adattamento di luoghi di cura per gli infermi di tubercolosi polmonare.
Testo in vigore dal 23 dicembre 1924 al 16 dicembre 2009
