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E' ridotta a L. 20,000 per l'esercizio finanziario 1924-25, la somma di L. 100,000 stabilita dall'art. 6 del regolamento approvato con decreto Luogotenenziale 4 agosto 1918, n. 1395, per la tutela igienica del baliatico.
Testo in vigore dal 23 dicembre 1924 al 16 dicembre 2009
