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Per l'esercizio 1924-25 lo stanziamento di L. 50,000,000 stabilito dalla legge 20 agosto 1921, n. 1177, per mutui ai proprietari che hanno assunto l'obbligo di eseguire le opere di bonificamento dell'Agro romano, e' ridotto a L. 30,000,000.
Testo in vigore dal 29 dicembre 1924 al 16 dicembre 2009
