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Per l'esercizio finanziario 1924-25 l'assegnazione di lire 5,000,000 prevista all'art. 2 della legge 5 gennaio 1922, n. 54, per l'applicazione della legge stessa e del testo unico delle leggi sul concorso dello Stato nelle spese per opere di irrigazione, approvato con R. decreto 22 luglio 1920, n. 1154, e' ridotta a L. 3,000,000.
Testo in vigore dal 29 dicembre 1924 al 16 dicembre 2009
