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Per l'esercizio 1926-27 lo stanziamento autorizzato dagli articoli 18 del testo unico di legge 21 marzo 1912, n. 442, e 27 della legge 20 agosto 1921, n. 1177, per la sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani, e' stabilito nella somma di L. 3,000,000.
Testo in vigore dal 21 giugno 1926 al 16 dicembre 2009
