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Per l'esercizio finanziario 1926-27 l'assegnazione di lire 5,000,000 prevista dall'art. 2 del testo unico delle leggi sui consorzi ed opere di irrigazione, approvato con R. decreto 2 ottobre 1922, n. 1747,e' stabilita nella, somma. di L. 3,000,000.
Testo in vigore dal 21 giugno 1926 al 16 dicembre 2009
