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E' fissata in L. 2,500,000 per l'esercizio finanziario 1925-26 l'annualita' a carico dello Stato, prevista all'art. 38 della legge 24 marzo 1921, n. 312, per le spese occorrenti per l'applicazione del titolo II della legge stessa «Provvidenze diverse per l'industria peschereccia».
Testo in vigore dal 17 giugno 1925 al 16 dicembre 2009
