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[1]L'assegnazione straordinaria autorizzata dall'art. 3 della legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 508, e precedenti disposizioni, per la sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani, e' aumentata di L. 1.040.000.
[2]L'autorizzazione di spesa stabilita dall'art. 2 del R. decreto-legge 13 gennaio 1938-XVI, n. 12, convertito nella legge 31 marzo 1938-XVI, n. 543, modificato dal R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1536, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 164, dal R. decreto-legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 303, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739, e dalla legge 25 giugno 1940-XVIII, n. 842, per opere pubbliche di bonifica a pagamento non differito, e' ridotta di L. 1.040.000.
[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[4]Data a Roma, addi' 5 maggio 1941-XIX
[5]VITTORIO EMANUELE
[6]Mussolini - Di Revel
[7]Visto, il Guardasigilli: Grandi
Testo in vigore dal 4 giugno 1941 al 3 luglio 1942
