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[1]L'assegnazione straordinaria di complessive L. 27.140.000 autorizzata dalla legge 9 giugno 1927, n. 1125, dall'articolo 5 della legge 17 marzo 1932, n. 290, dall'articolo 4 della legge 3 aprile 1933, n. 354, dall'articolo 5 della legge 25 gennaio 1934, n. 148, dall'articolo 4 della legga 8 aprile 1935, n. 516 e dall'articolo 3 della legge 16 aprile 1936, n. 825, per la sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani, e' aumentata di lire 540.000.12
[2]L'assegnazione stabilita, per l'esercizio 1937-38, dall'articolo 2 del Regio decreto-legge 29 ottobre 1936, n. 2123, per le opere di bonifica di competenza statale a pagamento differito, e' ridotta di lire 540.000.
[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[4]Data a Roma, addi' 7 giugno 1937 - Anno XV.
[5]VITTORIO EMANUELE
[6]Mussolini - Di Revel
[7]Visto, il Guardasigilli: Solmi.
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 2 maggio 1938, n. 602
1La L. 2 maggio 1938, n. 602 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "L'assegnazione straordinaria. di complessive L. 27.680.000 autorizzata dalla legge 9 giugno 1927, n. 1125, dall'art. 5 della legge 17 marzo 1932, n, 290, dall'art. 4 della legga 3 aprile 1933, n. 354, dall'art. 5 della legge 25 gennaio 1934, n. 148, dall'art. 4 della legge 8 aprile 1935, n. 516, dall'articolo 3 della legge 16 aprile 1936, n. 825, e dall'art. 3 della legge 7 giugno 1937. n. 874, per la sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani, e' aumentata di L. 940.000".
L. 16 giugno 1939, n. 848
2La L. 16 giugno 1939, n. 848 nel modificare l'art. 3, comma 1 della L. 2 maggio 1938, n. 602 ha conseguentemente disposto (con l'art. 3, comma 1) che "L'assegnazione straordinaria autorizzata dall'art. 3 della legge 2 maggio 1938, n. 602, e precedenti disposizioni, per la sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani, e' aumentata di L. 1.040.000."
Testo in vigore dal 9 luglio 1939 al 23 giugno 1940
