Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 febbraio 1934 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
L'assegnazione straordinaria per le spese di funzionamento delle commissioni provinciali per la propaganda granaria, per la mobilitazione delle istituzioni e dei tecnici, e per i concorsi del grano e delle aziende agrarie, di cui al R. decreto 3 gennaio 1926, n. 30 (art. 1) ed alle precedenti leggi 17 marzo 1932, n. 290 (art.
- 4)e 3 aprile 1933, n. 354 (art. 3), e' stabilita, per l'esercizio 1934-35, in L. 3.900.000.
Testo in vigore dal 19 febbraio 1934 al 16 dicembre 2009
