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L'assegnazione straordinaria autorizzata dall'art. 1 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 30, e dall'art. 4 della legge 17 marzo 1932, n. 290, per le spese dell'organizzazione locale e pei concorsi a premi per l'intensificazione della cerealicoltura, e' aumentata di L. 4.700.000, ed e' diminuita di L. 100.000 la spesa straordinaria autorizzata dall'art. 3 del R. decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1313, per l'impianto di campi dimostrativi granari.
Testo in vigore dal 4 maggio 1933 al 16 dicembre 2009
