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Il Governo del Re e' autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge.
Testo in vigore dal 4 maggio 1933 al 16 dicembre 2009
