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[1]A norma dell'art. 7 della legge 2 giugno 1927, n. 831, e' stabilita in L. 7.000.000 la somma da erogare, durante l'esercizio finanziario 1932-33, per mutui di bonifica dell'Agro Pontino.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 17 marzo 1932 - Anno X
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]Mussolini - Mosconi.
[6]Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Testo in vigore dal 14 aprile 1932 al 16 dicembre 2009
