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A norma dell'art. 7 della legge 2 giugno 1927, n. 831, e' stabilita in L. 7.000.000 la somma da erogare, durante l'esercizio finanziario 1930-31, per mutui di bonifica dell'Agro Pontino.
Testo in vigore dal 13 giugno 1930 al 16 dicembre 2009
