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Per la durata dello stato di guerra e fino a tutto l'esercizio finanziario successivo alla cessazione di esso e' sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma secondo, dell'ordinamento amministrativo-contabile della Regia Azienda Monopolio Banane approvato con Regio decreto 18 giugno 1936-XIV, n. 1508, relative all'assegnazione di una quota annua pari al 6 per cento del valore iniziale delle navi di proprieta' dell'Azienda, per la costituzione di un fondo destinato al rinnovamento del naviglio.
Testo in vigore dal 30 giugno 1942 al 16 dicembre 2009
