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[1]Il Governo del Re e' autorizzato:

[2]1° a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero dell'Africa italiana, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1942-XX al 30 giugno 1943-XXI, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge;

[3]2° ad accertare, e riscuotere le entrate, secondo le leggi in vigore, ed a far pagare le spese della Libia per l'esercizio medesimo, in conformita' del relativo bilancio allegato alla presente legge (appendice n. 1);

[4]3° ad accertare e riscuotere le entrate ed a far pagare le spese riguardanti l'esercizio delle ferrovie della Libia, per l'esercizio finanziario 1942-43, in conformita' dei relativi stati di previsione allegati al bilancio della Libia;

[5]4° ad accertare e riscuotere le entrate ed a far pagare le spese riguardanti l'Amministrazione dei monopoli della Libia, per l'esercizio 1942-43, in conformita' dei relativi stati di previsione allegati al bilancio suddetto.

Testo in vigore dal 30 giugno 1942 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1942-06-21;694~art1 · fonte del testo

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