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[1]Il Governo del Re e' autorizzato:
[2]1° a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero dell'Africa italiana, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1942-XX al 30 giugno 1943-XXI, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge;
[3]2° ad accertare, e riscuotere le entrate, secondo le leggi in vigore, ed a far pagare le spese della Libia per l'esercizio medesimo, in conformita' del relativo bilancio allegato alla presente legge (appendice n. 1);
[4]3° ad accertare e riscuotere le entrate ed a far pagare le spese riguardanti l'esercizio delle ferrovie della Libia, per l'esercizio finanziario 1942-43, in conformita' dei relativi stati di previsione allegati al bilancio della Libia;
[5]4° ad accertare e riscuotere le entrate ed a far pagare le spese riguardanti l'Amministrazione dei monopoli della Libia, per l'esercizio 1942-43, in conformita' dei relativi stati di previsione allegati al bilancio suddetto.
Testo in vigore dal 30 giugno 1942 al 16 dicembre 2009
