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[1]Il fondo a disposizione del Ministero, per sopperire alle deficienze che si manifestassero nei bilanci dell'Africa Italiana quando non vi si possa far fronte con le entrate proprie della Libia e dell'Africa Orientale Italiana, ne' con gli avanzi dei rispettivi bilanci, e' stabilito, per l'esercizio 1941-42, in lire 5.000.000.
[2]I prelevamenti dal fondo suddetto e le conseguenti variazioni di bilancio verranno disposti con decreti del Ministro per le finanze, di concerto con quello per l'Africa Italiana.
Testo in vigore dal 28 giugno 1941 al 16 dicembre 2009
