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[1]Gli articoli di bilancio indicati nella tabella E, annessa alla presente legge, sono esclusi da quelli per i quali e' data facolta' ai Governatori generali e Governatori delle colonie di effettuare trasporti di fondi.
[2]Per i trasporti di fondi che si rendessero necessari fra gli articoli indicati nella tabella stessa, verra' provveduto con decreto del Ministro per le finanze di concerto con quello per l'Africa Italiana.
Testo in vigore dal 28 giugno 1939 al 16 dicembre 2009
