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Il Governo del Re e' autorizzato: 1° a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero dell'Africa Italiana per l'esercizio finanziario da: 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella A); 2° ad accertare e riscuotere le entrate, secondo le leggi in vigore, ed a far pagare le spese della Libia e dell'Africa Orientale Italiana, per l'esercizio medesimo, in conformita' dei rispettivi bilanci allegati alla presente legge (tabelle B e C); 3° ad accertare e riscuotere le entrate ed a far pagare le spese riguardanti l'esercizio delle ferrovie della Libia e dell'Africa Orientale Italiana, per l'esercizio finanziario 1938-1939, in conformita' dei relativi stati di previsione allegati ai bilanci di dette Colonie; 4° ad accertare e riscuotere le entrate ed a far pagare le spese riguardanti l'Amministrazione dei monopoli della Libia, per l'esercizio 1938-39, in conformita' dei relativi stati di previsione allegati al bilancio di detta Colonia.
Testo in vigore dal 22 giugno 1938 al 16 dicembre 2009
