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[1]Il fondo a disposizione del Ministero, per sopperire alle deficienze che si manifestassero nei bilanci coloniali, per le spese di carattere civile e militare, e per provvedere a nuove spese della stessa natura, quando non vi si possa far fronte con le entrate proprie delle colonie, ne' con gli avanzi dei rispettivi bilanci, e' stabilito, per l'esercizio 1937-38, in lire 5.760.000.

[2]I prelevamenti dal fondo suddetto e le conseguenti variazioni nei bilanci delle singole colonie verranno disposti con decreti del Ministro per le finanze di concerto con quello per l'Africa italiana.

Testo in vigore dal 30 giugno 1937 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1937-06-24;940~art4 · fonte del testo

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