Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 giugno 1937 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Il Governo del Re e' autorizzato:
[2]1° a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero dell'Africa italiana. per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella A);
[3]2° ad accertare e riscuotere le entrate, secondo le leggi in vigore, ed a far pagare le spese della Libia, e dell'Africa Orientale Italiana, per l'esercizio medesimo, in conformita' (dei rispettivi bilanci allegati alla presente legge (tabelle B e C);
[4]3° ad accertare e riscuotere le entrate ed a far pagare le spese riguardanti l'esercizio delle ferrovie della Libia e dell'Africa Orientale Italiana per l'esercizio finanziario 1937-38, in conformita' dei relativi stati di previsione allegati ai bilanci di dette colonie;
[5]4° ad accertare e riscuotere le entrate ed a far pagare le spese riguardanti l'Amministrazione dei monopoli della Libia, per l'esercizio 1937-38, in conformita' del relativo stato di previsione allegato al bilancio di detta colonia.
Testo in vigore dal 30 giugno 1937 al 16 dicembre 2009
