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Per i capitoli indicati nell'elenco n. 2 annesso alla presente legge e' data facolta' al Ministro per l'aeronautica di inscrivere i fondi residui al 30 giugno 1941-XIX in aumento agli stanziamenti di competenza per far fronte alle spese di cui ai capitoli medesimi.
Testo in vigore dal 14 giugno 1941 al 16 dicembre 2009
