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[1]Sono autorizzate per l'esercizio finanziario 1939-40 le seguenti assegnazioni straordinarie:
[2]L. 40.000.000 per acquisti, espropriazioni e nuove costruzioni, comprese quelle riguardanti i campi di fortuna, nell'interesse del demanio aeronautico;1
[3]L. 67.085.500 per la costituzione delle dotazioni di mobilitazione, di armi, bombe, esplosivi, artifizi, benzina, lubrificanti, automezzi e materiali vari;
[4]L. 150.000.000 per spese relative ai servizi aeronautici nell'Africa Orientale Italiana.
[5]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[6]Data a Roma, addi' 5 giugno 1939-XVII
[7]VITTORIO EMANUELE
[8]MUSSOLINI - DI REVEL
[9]Visto, il Guardasigilli: SOLMI
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 14 marzo 1940, n. 126
1La L. 14 marzo 1940, n. 126 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "E' aumentata di lire 75.000.000 l'assegnazione straordinaria di lire 150.000.000 autorizzata con l'art. 4 della legge 5 giugno 1939-XVII, n. 827, per spese relative ai servizi aeronautici nell'Africa Orientale italiana".
Testo in vigore dal 4 aprile 1940 al 16 dicembre 2009
