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[1]Sono autorizzate, per l'esercizio finanziario 1933-34, le seguenti assegnazioni straordinarie:
[2]L. 51.415.000 per acquisti, espropriazioni e nuove costruzioni, comprese quelle riguardanti i campi di fortuna, nell'interesse del demanio aeronautico;
[3]L. 11.223.000 per la costituzione delle dotazioni di mobilitazione, di armi, bombe, esplosivi, artifizi, benzina, lubrificanti, automezzi e materiali vari.
[4]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[5]Data a Roma, addi' 8 giugno 1933 - Anno XI
[6]VITTORIO EMANUELE
[7]Mussolini - Jung
[8]Visto, il Guardasigilli: De Francisci.
Testo in vigore dal 21 giugno 1933 al 16 dicembre 2009
