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[1]I capitoli a favore dei quali possono effettuarsi prelevamenti dal Fondo a disposizione inscritto al capitolo n. 15 del predetto stato di previsione, sono quelli indicati nel l'elenco n. 1, annesso alla presente legge, intendendosi esteso, per l'esercizio 1933-34, al Ministero dell'aeronautica, il disposto dall'art. 20 del testo unico di legge approvato col R. decreto 2 febbraio 1928, n. 263.
[2]Per quanto concerne i ricuperi delle spese che l'Amministrazione dell'aeronautica sostiene nell'interesse di altri Ministeri, nonche' il ripianamento delle eventuali deficienze di cassa, sono estese all'Amministrazione dell'aeronautica, per l'esercizio 1933-34, le norme di cui agli articoli 21 e 39 del citato R. decreto 2 febbraio 1928, n. 263.
Testo in vigore dal 21 giugno 1933 al 16 dicembre 2009
