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[1]I capitoli a favore dei quali possono effettuarsi prelevamenti dal fondo a disposizione inscritto al capitolo n. 15 del presente stato di previsione, sono quelli indicati nella tabella B, annessa alla presente legge, intendendosi esteso per l'esercizio 1932-33, al Ministero dell'aeronautica, il disposto dell'art. 20 del testo unico di legge approvato col R. decreto 2 febbraio 1928, n. 263.
[2]Per quanto concerne i ricuperi delle spese che l'Amministrazione dell'aeronautica sostiene nell'interesse di altri Ministeri nonche' il ripianamento delle eventuali deficienze di cassa, sono estese all'Amministrazione dell'aeronautica, per l'esercizio 1932-33, le norme di cui agli articoli 21 e 39, del citato R. decreto 2 febbraio 1928, n. 263.
Testo in vigore dal 10 giugno 1932 al 16 dicembre 2009
