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Per l'esercizio 1927-28 e' data facolta' al Ministero dell'aeronautica di imputare i pagamenti da disporre sui capitoli indicati nella tabella C, annessa alla presente legge, sul fondo dei residui, fino al suo totale esaurimento, indi sullo stanziamento di competenza, sia che i pagamenti stessi si riferiscano a spese dell'esercizio medesimo, sia che riguardino spese relative ad esercizi precedenti.
Testo in vigore dal 31 maggio 1927 al 16 dicembre 2009
