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[1]Sono autorizzate per l'esercizio finanziario 1926-27 le seguenti assegnazioni straordinarie:
[2]L. 20,000,000, per acquisti, espropriazioni o nuove costruzioni, nell'interesse del demanio aeronautico;
[3]L. 10,000,000, per la costituzione delle dotazioni di armi, bombe, esplosivi ed artifizi, per l'armamento degli aeromobili.
[4]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[5]Data a Roma, addi' 3 giugno 1926.
[6]VITTORIO EMANUELE.
[7]Volpi.
[8]Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Testo in vigore dal 8 giugno 1926 al 16 dicembre 2009
