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[1]Agli effetti dell'art. 173 del testo unico delle leggi sulle pensioni, approvato col R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, il limite massimo dell'annualita' per le pensioni, da concedersi nell'esercizio 1910-911 pei collocamenti a riposo, sia d'autorita', sia per domanda determinata da invito di ufficio, e' stabilito, giusta l'art. 4 dell'allegato U alla legge 8 agosto 1895, n. 486, nella somma di L. 488,000, ripartita nella seguente misura tra i diversi Ministeri:

[2]Ministero del tesoro....... L. 25,000

[3]Id. delle finanze...... » 25,000

[4]Id. di grazia, giustizia e dei culti...... » 20,000

[5]Id. degli affari esteri.. » 20,000

[6]Id. dell' istruzione pubblica...... » 12,000

[7]Id. dell'interno...... » 48,000 id. dei lavori pubblici... » 20,000

[8]Id. delle poste e dei telegrafi...... » 18,000

[9]Id. della guerra...... » 240,000

[10]Id. della marina...... » 40,000

[11]Id. dell'agricoltura, industria e commercio » 20,000 ------- L. 488,000

[12]Al conto consuntivo 1910-911 e sara' unito l'elenco delle concessioni fatte durante l'esercizio per le pensioni suddette.

[13]1 2 Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[14]Data a Roma, addi' 29 dicembre 1910.

[15]VITTORIO EMANUELE.

[16]Tedesco.

[17]Visto, Il guardasigilli: Fani.

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 12 marzo 1911, n. 181

1

La L. 12 marzo 1911, n. 181 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Il limite massimo delle annualita' per pensioni da concedersi nell'esercizio finanziario 1910-911 per i collocamenti a riposo, sia d'autorita', sia in seguito a domanda determinata da invito d'ufficio, stabilito dall'art. 5 della legge 29 dicembre 1910, n. 885, e' per i seguenti Ministeri elevato alla misura per ciascuno di essi appresso indicata: Ministero del tesoro.......... L. 40,000 Id. delle finanze........ » 40,000 Id. di grazia e giustizia.... » 30,000 Id. degli affari esteri..... » 35,000 Id. della marina......... » 200,000"

L. 25 giugno 1911, n. 578

2

La L. 25 giugno 1911, n. 578 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Il limite massimo dell'annualita' per pensioni da concedersi nell'esercizio finanziario 1910-911 per i collocamenti a riposo, sia di autorita', sia in seguito a domanda determinata da invito d'ufficio, stabilito dall'art. 5 della legge 29 dicembre 1910, n. 885, e' per il Ministero della guerra elevato a L. 340,000".

Testo in vigore dal 13 luglio 1911 al 15 luglio 1911

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 13 luglio 1911

Confronto con la versione in vigore dal 30 marzo 1911 al 13 luglio 1911.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 25 giugno 1911, n. 578

    La L. 25 giugno 1911, n. 578 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Il limite massimo dell'annualita' per pensioni da concedersi nell'esercizio finanziario 1910-911 per i collocamenti a riposo, sia di autorita', sia in seguito a domanda determinata da invito d'ufficio, stabilito dall'art. 5 della legge 29 dicembre 1910, n. 885, e' per il Ministero della guerra elevato a L. 340,000".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1910-12-29;885~art5 · fonte del testo

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