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[1]Agli effetti dell'articolo 173 del testo unico delle leggi sulle pensioni, approvato col R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, il limite massimo dell'annualita' per le pensioni, da concedersi nell'esercizio 1907-908, pei collocamenti a riposo, sia d'autorita', sia per domanda determinata da invito di ufficio, e' stabilito, giusta l'articolo 4 dell'allegato U alla legge 8 agosto 1895, n. 486, nella somma di L. 451,000, ripartita nella seguente misura tra i diversi Ministeri:
[2]Ministero del tesoro............... L. 12,000
[3]Id. delle finanze............... » 25,000
[4]Id. di grazia e giustizia e dei culti..... » 20,000 6
[5]Id. degli affari esteri............ » 10,000
[6]Id. dell'istruzione pubblica......... » 12,000
[7]Id. dell'interno............... » 48,000
[8]Id. dei lavori pubblici............ » 20,000
[9]Id. delle poste e dei telegrafi........ » 18,000
[10]Id. della guerra...............» 240,000
[11]Id. della marina............... » 40,000
[12]Id. dell'agricoltura, industria e commercio.. » 6,000
[13]-------- L. 451,000 --------
[14]7
[15]Al conto consuntivo 1907-908 sara' unito l'elenco delle concessioni fatte durante l'esercizio per le pensioni suddette.
[16]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[17]Data a Racconigi, addi' 11 luglio 1907.
[18]VITTORIO EMANUELE.
[19]CARCANO.
[20]Visto, Il guardasigilli: ORLANDO.
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 9 febbraio 1908, n. 43
6Il Regio Decreto 9 febbraio 1908, n. 43 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "La somma di lire ventimila (L. 20,000), assegnata al Ministero di grazia e giustizia o dei culti dall'articolo 5 della legge 11 luglio 1907, n. 463, quale limite massimo dell'annualita' per le pensioni da concedersi nell'esercizio 1907-908 pei collocamenti a riposo disposti d'autorita', e' aumentata di lire duecentoquarantamila (L. 240,000) per gli scopi di cui l'articolo 41 della legge 14 luglio 1907, n. 511".
Legge 2 luglio 1908, n. 326
7La Legge 2 luglio 1908, n. 326 ha disposto (con l'art. 14, comma 1) che "Il limite massimo delle annualita' per le pensioni, da concedersi nell'esercizio 1907-908, pei collocamenti a riposo, sia di autorita', sia in seguito a domanda determinata da invito di ufficio, stabilito in L. 451,000 con l'art. 5 della legge 11 luglio 1907, n. 463, che approvo' lo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio suddetto, e' elevato alla somma di L. 478,000, ripartita nella seguente misura tra i vari Ministeri: Ministero del tesoro............... L. 12,000 Id. delle finanze............. » 23,000 Id. di grazia e giustizia e dei culti... » 20,000 Id. degli affari esteri.......... » 10,000 Id. dell'istruzione pubblica........ » 12,000 Id. dell'interno.............. » 73,000 Id. dei lavori pubblici.......... » 50,000 Id. delle poste e telegrafi......... » 10,000 Id. della guerra............. » 230,000 Id. della marina.............. » 30,000 Id. d'agricoltura, industria e commercio.. » 6,000 ------- L. 478,000 -------".
Testo in vigore dal 6 luglio 1908 al 16 dicembre 2009
