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Gli impegni per concessioni di opere pubbliche, escluse le costruzioni di strade ferrate, che il Governo del Re ha facolta' di accordare in base alle leggi vigenti, non possono eccedere, per l'esercizio 1925-26, il limite di L. 7,500,000 giusta l'art. 5 del R. decreto 11 novembre 1924, n. 1932.
Testo in vigore dal 29 maggio 1925 al 16 dicembre 2009
