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Il contributo ordinario a favore dell'Azienda autonoma statale della strada, di cui all'art. 16, lettera c) della legge 17 maggio 1928-VI, n. 1094, all'art. 2 della legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1057 e all'art. 2 della legge 19 gennaio 1942-XX, n. 22, e' stabilito, per l'esercizio 1943-44, in lire 224.314.000.
Testo in vigore dal 30 giugno 1943 al 16 dicembre 2009
