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[1]E' autorizzata la spesa di lire 140.000.000 per provvedere alle riparazioni e sistemazioni delle opere esistenti, nonche' agli oneri relativi a concorsi e sussidi previsti da leggi speciali, ivi compreso il R. decreto-legge 30 dicembre 1923-II, n. 3132, sulle agevolezze per la provvista di acqua potabile e per le opere di igiene, convertito nella legge 17 aprile 1925-III, n. 473, e modificato col R. decreto-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 937, convertito nella legge 14 gennaio 1937-XV, n. 144.
[2]E' autorizzata la spesa di lire 10.000.000 per le necessita' piu' urgenti in caso di pubbliche calamita'. Le eventuali maggiori assegnazioni necessarie a questo titolo saranno autorizzate con decreti Reali, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello delle finanze. Tali decreti verranno comunicati alle Assemblee legislative unitamente al conto consuntivo.
[3]E' autorizzata, altresi', la spesa di lire 2.500.000 per la rinnovazione e riparazione di mezzi effossori.
Testo in vigore dal 30 giugno 1943 al 16 dicembre 2009
