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[1]Sono stabiliti, per l'esercizio 1942-43, i seguenti limiti d'impegno:
[2]L. 6.574.247,90 per ]e annualita' occorrenti per le sovvenzioni previste dal testo unico sulle acque e sugli impianti, approvato con R. decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e - con le norme stabilite nelle relative leggi speciali che restano prorogate a tutti gli effetti fino al 30 giugno 1943-XXI - per i contributi a favore di Comuni ed altri Enti interessati per l'edilizia scolastica, gli acquedotti e le opere igieniche e sanitarie;
[3]L. 23.720.000 per le annualita' occorrenti per i contributi a favore dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato e degli Istituti ed Enti autonomi per costruzione di case popolari.
[4]Il termine di costruzione, di cui all'ultimo comma dell'art. 5 della legge 16 giugno 1939-XVII, n. 847, e' prorogato al 31 dicembre 1943-XXII.
Testo in vigore dal 30 giugno 1942 al 16 dicembre 2009
