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E autorizzata la spesa di L. 200.000.000 per provvedere al completamento di opere straordinarie in genere a pagamento non differito. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 30 giugno 1943, n. 541
1La L. 30 giugno 1943, n. 541 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "E' aumentata di ulteriori lire 6.783.600 la spesa autorizzata con l'articolo 4 della legge 13 giugno 1942-XX, n. 693, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1942-43, per provvedere al completamento di opere straordinarie a pagamento non differito".
Testo in vigore dal 15 luglio 1943 al 16 dicembre 2009
