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[1]Sono stabiliti, per l'esercizio 1941-42, i seguenti limiti d'impegno:
[2]lire 7.025.000 per le annualita' occorrenti per le sovvenzioni previste dal testo unico sulle acque e sugli impianti, approvato con R. decreto 11 dicembre 1933-XII, n. 1775, e - con le norme stabilite nelle relative leggi speciali che restano prorogate a tutti gli effetti fino al 30 giugno 1942-XX - per i contributi a favore di Comuni ed altri Enti interessati per l'edilizia scolastica, gli acquedotti e le opere igieniche e sanitarie;
[3]lire 20.560.000 per le annualita' occorrenti per i contributi a favore dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato e degli Istituti ed Enti autonomi per costruzione di case popolari.
[4]Il termine di costruzione, di cui all'ultimo comma dell'articolo 5 della legge 16 giugno 1939-XVII, n. 847, e' prorogato al 31 dicembre 1942-XXI.
Testo in vigore dal 9 giugno 1941 al 3 luglio 1942
