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[1]E' autorizzata la spesa di lire 60.000.000 per provvedere alle riparazioni e sistemazioni delle opere esistenti, nonche' agli oneri relativi a concorsi e sussidi previsti da leggi speciali ivi compreso il R. decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3132, sulle agevolezze per la provvista di acqua potabile e per le opere di igiene, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 4732 e modificato col R. decreto-legge 16 aprile 1936, n. 937.
[2]E' autorizzata, altresi', la spesa di lire 5.000.000 per le necessita' piu' urgenti in caso di pubbliche calamita'.
Testo in vigore dal 23 maggio 1938 al 16 dicembre 2009
