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E' stabilito nella somma di L. 10.000.000 per l'esercizio 1934-35 il limite d'impegno di cui all'art. 3 del R. decreto 6 ottobre 1927, n. 1827, convertito nella legge 17 maggio 1928, n. 1147, e all'art. 1 della legge 24 giugno 1929, n. 1137, per le annualita' relative ad opere pubbliche straordinarie da eseguire in concessione, per sovvenzioni e contributi previsti da leggi speciali, nonche' per le opere pubbliche straordinarie a pagamento differito.
Testo in vigore dal 20 febbraio 1934 al 11 maggio 1935
