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E' autorizzata la spesa di L. 50.000.000 per provvedere a lavori di completamento delle opere a pagamento non differito. 2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 6 maggio 1935, n. 641, convertito senza modificazioni dalla L. 19 dicembre 1935, n. 2220, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "E' autorizzata la spesa di L. 30.000.000 per provvedere a lavori di completamento delle opere straordinarie a pagamento non differito, di prevalente carattere militare, in aggiunta a quella di cui all'art. 3 della legge 25 gennaio 1934, n. 156".
Testo in vigore dal 22 maggio 1935 al 16 dicembre 2009
