Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 20 febbraio 1934 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Sono autorizzate le spese di L. 76.705.000 per provvedere agli oneri generali di carattere straordinario, di L. 50.000.000 per gli oneri relativi alla manutenzione straordinaria ed alle opere edilizie e igieniche di cui ai Regi decreti 18 maggio 1931, n. 544, e 16 giugno 1932, n. 681, nonche' di L. 5.000.000 per le necessita' piu' urgenti in caso di pubbliche calamita'.
Testo in vigore dal 20 febbraio 1934 al 16 dicembre 2009
