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[1]E' approvato il bilancio dell'Azienda autonoma statale della strada, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934, allegato allo stato di previsione predetto.
[2]Gli eventuali prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste e per le maggiori spese di personale e di carattere generale, i prelevamenti dal fondo di riserva per opere straordinarie, nonche' la iscrizione delle somme prelevate ai capitoli del bilancio dell'Azienda predetta, saranno autorizzati con decreti Reali, su proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze.
[3]Tali decreti verranno comunicati al Parlamento unitamente col consuntivo dell'Azienda stessa.
[4]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[5]Data a Roma, addi' 3 aprile 1933 - Anno XI
[6]VITTORIO EMANUELE
[7]Mussolini - Jung
[8]Visto, il Guardasigilli: De Francisci.
Testo in vigore dal 10 maggio 1933 al 16 dicembre 2009
