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[1]E' approvato il bilancio dell'Azienda autonoma statale della strada, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1930 al 30 giugno 1931, allegato allo stato di previsione predetto.
[2]Gli eventuali prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste e per le maggiori spese di personale e di carattere generale, e i prelevamenti dal fondo di riserva per opere straordinarie, nonche' la iscrizione delle somme prelevate ai capitoli del bilancio dell'Azienda sopra indicata saranno autorizzati con decreti Reali, su proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze.
[3]Tali decreti verranno comunicati al Parlamento unitamente col consuntivo dell'Azienda stessa.
[4]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[5]Data a Roma, addi' 2 giugno 1930 - Anno VIII
[6]VITTORIO EMANUELE.
[7]Mosconi.
[8]Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Testo in vigore dal 13 giugno 1930 al 16 dicembre 2009
